Art. 5-bis. (( (Modalita' applicative dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724).))
(( 1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la quota parte di cui alla lettera b) e' determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti
legge 23 dicembre 1994, n. 724).))
(( 1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la quota parte di cui alla lettera b) e' determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti