Articolo 5 bis del Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250
Articolo 4
Versione
24 agosto 1995
Art. 5-bis. (( (Modalita' applicative dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724).))
(( 1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , la quota parte di cui alla lettera b) e' determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti
Entrata in vigore il 24 agosto 1995
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