Articolo 4 del Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250
Articolo 3 bisArticolo 5 bis
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29 giugno 1995
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24 agosto 1995
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1 gennaio 2001
Art. 4. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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