Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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27 aprile 1968
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20 giugno 1975
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16 luglio 1981
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22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1987, n. 6910Provvedimento: A seguito della sentenza n. 119 del 1981 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dello art. 22 della legge n. 583 del 1967, dell'art. unico della legge n. 369 del 1968 e dell'art. 31 della legge n. 160 del 1975 nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva del fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di l. 7.200.000 annue venga applicata anche successivamente all'1 gennaio 1974, sono dovuti ai pensionati, oltre alle somme indebitamente trattenute dall'INPS, anche gli interessi corrispettivi, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, a nulla rilevando il fatto che l'istituto abbia accantonato in apposita gestione le …Leggi di più...
- misura·
- inps·
- obbligo dell'inps·
- irrilevanza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- accantonamento delle trattenute in un'apposita gestione·
- illegittimità costituzionale, ex sentenza corte cost. n. 119 del 1981·
- pagamento ai pensionati delle somme indebitamente trattenute ed interessi corrispettivi
- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1987, n. 366Provvedimento: A seguito della sentenza n. 119 del 1981 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dello art. 22 della legge n. 583 del 1967, dell'art. unico della legge n. 369 del 1968 e dell'art. 31 della legge n. 160 del 1975 nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva del fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di l. 7.200.000 annue venga applicata anche successivamente all'1 gennaio 1974, sono dovuti ai pensionati, oltre alle somme indebitamente trattenute dall'INPS, anche gli interessi corrispettivi trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, a nulla rilevando il fatto che l'istituto abbia accantonato in apposita gestione le …Leggi di più...
- responsabilità dell'istituto per svalutazione monetaria·
- inps·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- interessi corrispettivi sulle somme indebitamente trattenute dall'inps·
- effetti·
- applicazione successive all'1 gennaio 1974·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- liquidazione·
- spettanza al pensionato·
- illegittimità ex sentenza n. 119 del 1981 della corte costituzionale·
- esclusione
- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/1986, n. 2299Provvedimento: La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte costituzionale del 7 luglio 1981 n. 119) del combinato disposto degli artt. 22 legge 13 luglio 1967 n. 583, dell'articolo unico legge 20 marzo 1968 n. 369 ed art. 31 legge 3 giugno 1975 n. 160, nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva a favore del fondo sociale sulle pensioni eccedente l'importo di lire 7.200.000 annue venga applicata anche successivamente all'1 gennaio 1974, data di entrata in vigore della riforma tributaria, si riferisce al momento dell'imposizione dell'Obbligo e, pertanto, ha effetto per le pensioni maturate dopo l'1 gennaio 1974 e non per quelle che, maturate anteriormente, siano …Leggi di più...
- portata·
- sentenza della corte costituzionale n. 119 del 1981·
- inps·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti·
- liquidazione·
- ritenuta progressiva a favore del fondo sociale
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/10/1983, n. 6114Provvedimento: La domanda proposta dal lavoratore collocato a riposo nei confronti dell'INPS, quale ente erogatore del trattamento pensionistico, per conseguire la restituzione di somme trattenute su ratei di pensione e devolute al fondo sociale, in considerazione del carattere indebito delle trattenute medesime a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.119 del 7 luglio 1981 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583 e dell'art. unico della legge 20 marzo 1968 n. 369), investe il rapporto previdenziale, traducendosi nella richiesta di integrale versamento della pensione dovuta, e non il rapporto tributario relativo a quelle trattenute, che ne costituisce …Leggi di più...
- competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro·
- configurabilità·
- lavoratore collocato a riposo·
- procedimenti speciali·
- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito)·
- controversie assoggettate·
- esclusione·
- controversia tributaria
- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1982, n. 2946Provvedimento: Le Disposizioni di cui all'art. 22 della legge 13 luglio 1967 n. 583 e l'articolo unico della legge 20 marzo 1968 n. 369, relative alla ritenuta progressiva a favore del fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di lire sette milioni e duecento mila lire annue erogate dal fondo speciale per gli addetti ai servizi di telefonia, non sono state abrogate tacitamente dalla legge 30 aprile 1969 n. 153, bensì espressamente dall'art. 31 della legge 3 giugno 1975 n. 160, che prevede che le stesse Disposizioni cessano di aver efficacia dall'1 gennaio 1976.*Leggi di più...
- fondi speciali di previdenza·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- per gli addetti ai servizi di telefonia·
- ritenuta progressiva a favore del fondo sociale sulle pensioni·
- disposizioni ex art. 22 della legge n. 583 del 1967 e unico della legge n. 369 del 1968·
- esclusione·
- applicabilità successivamente all'1 gennaio 1974·
- ex art. 31 della legge n. 160 del 1975·
- abrogazione