Art. 7. 1. All' articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "contiene la dettagliata illustrazione delle" sono sostituite dalle seguenti: "valuta le" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.";
b) al comma 2 dopo le parole: "al Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.";
c) al comma 2 la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "La deliberazione".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 79 del citato D.Lgs. n. 77 / 1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 79 (Deliberazione di dissesto). - 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 77 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla procura regionale regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell' articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso".
a) al comma 1 le parole: "contiene la dettagliata illustrazione delle" sono sostituite dalle seguenti: "valuta le" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.";
b) al comma 2 dopo le parole: "al Ministero dell'interno" sono inserite le seguenti: "ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione.";
c) al comma 2 la parola: "ed" e' sostituita dalle seguenti: "La deliberazione".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 79 del citato D.Lgs. n. 77 / 1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 79 (Deliberazione di dissesto). - 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 77 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla procura regionale regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell' articolo 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso".