Articolo 3 del Decreto 1 settembre 1988, n. 442
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 novembre 1988
Art. 3. L'esemplare del documento di transito, munito delle annotazioni prescritte dall'art. 26 del regolamento CEE n. 222/77, attestanti la presentazione della merce all'ufficio doganale di destinazione, costituisce a tutti gli effetti la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dello Stato.

Nota all'art. 3:
Il testo dell'art. 26 del regolamento CEE n. 222/77 e' il seguente:
"Art. 26. - 1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T 1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.
2. L'operazione di transito comunitario puo' avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T 1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.
3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine e' dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato".
Entrata in vigore il 2 novembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente