Dell'avvio del procedimento viene data notizia all'interessato. In caso di domanda incompleta o irregolare, il termine di trenta giorni, decorre dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
2. Il Ministero delle finanze emette un parere circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2. Il parere del Ministero delle finanze e' vincolante ai fini dell'adozione del decreto di concessione di cui al successivo comma 12.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione esprime il proprio parere in merito alla installazione e all'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 qualora gli stessi siano costieri secondo la definizione dell' art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 .
4. Il Ministero dell'interno esprime il proprio parere sulla sicurezza delle opere di cui all'art. 2 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 . in particolare, per le attivita' a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica di cui all' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , e successive modificazioni, il parere in materia di sicurezza si intende acquisito una volta pervenuto il nulla osta di fattibilita' espresso dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 . ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 26 GIUGNO 2015, N. 105)) .
5. Il Ministero della difesa esprime parere di competenza nei casi di cui all'art. 2, lettere a) e c). Nei casi di cui all'art. 2, lettere b) e d), il Ministero della difesa esprime il proprio parere secondo gli accordi conclusi ai sensi del successivo comma 11.
6. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' esprimono il parere di competenza ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , solo con riguardo all'installazione o all'ampliamento degli impianti di lavorazione di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
7. La regione interessata dalla installazione o dall'ampliamento degli impianti di cui all'art. 2 esprime il proprio parere con riguardo agli aspetti territoriali ed ambientali, ed in tutti i casi in cui detto parere sia chiesto da specifiche disposizioni di legge.
In caso di impianti destinati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera tale parere non e' previsto; delle relative autorizzazioni il Ministero tuttavia da' comunicazione alla regione.
8. Il comune esprime una valutazione di conformita' dei progetti di costruzione degli impianti alle previsioni dei piani regolatori.
Nelle opere previste dall'art. 2, lettere b) e d), il parere di conformita' verra' richiesto qualora le stesse comportino occupazione di nuove aree. L'eventuale temporanea indisponibilita' del suolo non costituisce pregiudizio nel proseguimento dell'iter istruttorio. La concessione verra' tuttavia rilasciata solo quando sia comprovata la disponibilita' del suolo stesso. Il parere del comune costituisce valutazione preliminare ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall' art. 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ( testo unico delle leggi sanitarie ) e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , e successive modificazioni.
9. Le amministrazioni e gli enti interessati devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell' art. 2, comma 9, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dell' art. 17, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9 , entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
Tale termine e' prorogato di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione delle integrazioni richieste ovvero dalla sua prima scadenza, ove l'amministrazione o l'ente interessato dia comunicazione motivata al ministero rispettivamente di ulteriori esigenze istruttorie o di eventuali impedimenti. Decorso il termine suindicato, i pareri si intendono acquisiti in senso favorevole.
10. Qualora pervengano pareri discordanti o negativi e risulti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di concessione, il Ministero, anche su richiesta delle amministrazioni interessate, indice una conferenza di servizi secondo le modalita' previste dall' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , cosi' come modificato dall' art. 2, commi 12 e 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
11. Il Ministero puo' concludere accordi con le amministrazioni e gli enti interessati per la definizione comune di fasi istruttorie, secondo quanto stabilito dall' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
12. Il Ministero emana il decreto di concessione, salvo il caso di indisponibilita' del suolo previsto al comma 8, entro nove mesi dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 1.