Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 dicembre 1994
Art. 10. Esercizio provvisorio 1. Il Ministero, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali, puo' autorizzare l'esercizio provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate.
2. I prodotti ottenuti in fase di prova o di esercizio provvisorio possono essere immessi in consumo, ove corrispondano alle caratteristiche merceologiche previste dalla normativa vigente o fissate da commissioni tecniche nazionali e recepite con decreto del Ministero.
3. Nei casi di rinnovo della concessione o autorizzazione e nei casi di voltura, il Ministero, su istanza dell'interessato, contestualmente all'avvio dell'istruttoria, e in attesa del relativo provvedimento, puo' autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di lavorazione o di deposito degli oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, ovvero delle installazioni di gas naturale liquefatto.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente