Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 857
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 gennaio 1951
Art. 3. (Riassunzione del processo interrotto)

Il testo dell' art. 299 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 299 (Morte o perdita della capacita' prima della costituzione). - Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo e' interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 13-bis".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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