Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 403
Articolo 2
Versione
1 dicembre 2001
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 7 giugno 2000, n. 150 , recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
b) per "amministrazioni dello Stato", la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed i soggetti a questi strumentali, e le amministrazioni autonome, indicate tra i soggetti di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
c) per "soggetti professionali esterni", i soggetti esterni alla pubblica amministrazione che possono partecipare alle procedure di selezione per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario;
d) per "procedure di selezione", le procedure individuate sulla base del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , e successive modificazioni;
e) per iniziative di "comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario", le iniziative di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2000 , volte a dare diffusione e informativa pubblica alle attivita' delle amministrazioni dello Stato attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, ivi comprese le affissioni.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante: "Nuove disposizioni generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato" e' il seguente:
"Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le L. 150.000.000 il progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art. 5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al Consiglio di Stato per il parere".
- L' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa).".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e successive modificazioni".
- L' art. 15 della legge 7 giugno 2000, n. 150 , recante: "Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e' il seguente:
"Art. 15 (Procedure di gara). - 1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni e' effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall' art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 . A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonche' per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni".
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle amministrazioni dello Stato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2000, n. 254.

Note all' art. 1 :
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , vedi note alle premesse.
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della gia' citata legge 7 giugno 2000, n. 150 , e' il seguente:
"4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini alle collettivita' e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2001
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