Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 403
Articolo 7
Versione
1 dicembre 2001
Art. 8. Commissione giudicatrice 1. La valutazione dei requisiti di ammissione alle selezioni di cui all'articolo 2 e delle offerte presentate dai concorrenti e' effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione che indice la selezione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
2. La commissione e' composta da non piu' di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalita' nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Non puo' far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilita' l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore.
Entrata in vigore il 1 dicembre 2001
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