Art. 8. Commissione giudicatrice 1. La valutazione dei requisiti di ammissione alle selezioni di cui all'articolo 2 e delle offerte presentate dai concorrenti e' effettuata da una commissione giudicatrice, nominata dalla amministrazione che indice la selezione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio.
2. La commissione e' composta da non piu' di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalita' nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Non puo' far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilita' l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore.
2. La commissione e' composta da non piu' di cinque membri, dotati di adeguata competenza tecnica e professionalita' nel campo della comunicazione istituzionale, di cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Non puo' far parte della commissione chi abbia un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara. Costituisce in ogni caso causa di incompatibilita' l'aver intrattenuto, nel triennio precedente, rapporti professionali con le imprese operanti nel settore.