L'impiegato ha facolta' di versare il contributo di riscatto di cui al precedente art. 70 in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella C unita al presente ordinamento, in una annualita' da pagarsi a rate mensili per un numero di anni non superiore al doppio del periodo riscattato e in ogni caso non maggiore di quindici anni.
L'impiegato che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto alla Cassa medesima, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.
L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dall'amministrazione della Cassa.
I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.
L'importo annuo delle rate di contributo di riscatto, da versarsi dall'impiegato di uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, e' compreso negli elenchi dei contributi dovuti dall'Ente presso cui presta servizio, il quale ha il diritto di rivalsa verso l'impiegato, ed e' versato alla Cassa con le norme stabilite nei precedenti articoli 27 e 29.
Nei casi di riscatto da parte di impiegati che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, si applicano le norme stabilite dagli articoli stessi per il versamento dei contributi.