Articolo 69 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 68Articolo 70
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27 giugno 1991
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29 aprile 1993
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13 maggio 1993
Art. 69.

Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno da posti occupati durante la carriera. (7h) (7i) (7l) (7m) (9) ((10))

La domanda deve essere presentata alla Prefettura o alla cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

b) dalla data di assunzione in servizio con effettiva iscrizione alla Cassa o del passaggio in posto per il quale sia prescritto il possesso della laurea o del titolo equipollente, dagli impiegati che ottengano l'assunzione o il passaggio, successivamente alla pubblicazione del presente ordinamento;

c) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non si trovino in servizio, ai quali la laurea o titolo equipollente sia stato richiesto per uno dei posti precedentemente occupati.

La durata legale dei corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dalla data del conferimento della laurea o del titolo equipollente e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei, utili agli effetti del presente ordinamento, applicando per l'arrotondamento del periodo residuale l'ultimo comma del precedente art. 67.
(7c)

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AGGIORNAMENTO (7c)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno - 10 luglio 1981, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1981, n. 193), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69 r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 , nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali, ove tale iscrizione costituisca necessario requisito all'immissione in carriera".
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AGGIORNAMENTO (7h)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre - 9 novembre 1988, n. 1016 (in G.U. 1a s.s. 16/11/1988, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 , convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento, il cui diploma di specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio".
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AGGIORNAMENTO (7i)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 3 ottobre 1990, n. 426 (in G.U. 1a s.s. 10/10/1990, n. 40), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, primo comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 , nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni".
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AGGIORNAMENTO (7l)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 marzo 1991, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 3/4/1991, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 , nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio".
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AGGIORNAMENTO (7m)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 maggio - 18 giugno 1991, n. 280 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1991, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 , nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attivita' di educatore professionale, rilasciato da presi'di del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo siasi reso indipensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni".
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La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 21 aprile 1993, n. 178 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1993, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 , nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile - 3 maggio 1993, n. 209 (in G.U. 1a s.s. 12/5/1993, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 69, primo comma, del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 , nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di logopedia, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per occupare un posto in carriera".
Entrata in vigore il 13 maggio 1993
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