Articolo 40 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 1938
Art. 40.

La Vedeva dell'impiegato iscritto alla Cassa, non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato, pronunziata per di lei colpa, quando l'iscritto sia morto in conseguenza di uno degli eventi di Servizio considerati nella lettera c) del precedente art. 33, avveratosi dopo il matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta, qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto, in misura eguale a quella che sarebbe spettata o che fu liquidata all'impiegato.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni nati o legittimati da matrimonio antecedente all'evento di servizio o legittimati per decreto reale anteriore all'evento stesso.

Agli effetti dei due commi precedenti l'evento non dipendente da causa violenta ed esterna si presume avverato nel giorno della prima constatazione da parte delle Autorita' amministrative o sanitarie, se questa avvenne durante il servizio, altrimenti si presume avverato nel giorno della cessazione del rapporto d'impiego.

Quando si verifichi il caso di cui al quarto comma del precedente art. 87, la pensione viene ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' in parti eguali agli orfani, oppure, se ve ne sia uno solo per tre quarti alla vedova e per un quarto all'orfano. La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.

La domanda per il conseguimento della pensione di cui nei commi precedenti deve essere presentata nel termine perentorio di tre anni dalla morte dell'impiegato o del pensionato.

La vedova dell'impiegato il quale, dopo conseguita la pensione di cui alla lettera c) dell'art. 33, muoia in condizioni diverse da quelle stabilite nel primo comma del presente articolo, ha diritto alla riversibilita' della pensione stessa alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39 quand'anche il matrimonio, contratto dall'impiegato dopo compiuti i cinquant'anni di eta', rimonti a meno di due anni anteriori alla cessazione del rapporto d'impiego; in mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, la riversibilita' della predetta pensione spetta agli orfani alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dagli articoli 38 e 39.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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