Articolo 67 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 66Articolo 68
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
27 marzo 1986
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Versione
8 febbraio 2018
Art. 67.

Agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza e' data facolta' di chiedere, con le norme di cui al successivo articolo 68, il riscatto, agli effetti dell'indennita' o della pensione, dei periodi di servizio non contemporanei con altri servizi utili secondo il presente ordinamento, prestati:

a) presso uno degli Enti di cui ai precedenti articoli 5 e 7, con qualsiasi qualifica anche di avventizio o di salariato;

b) presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano carattere di pubblica amministrazione;

c) presso Aziende private o presso Enti che abbiano perduto il carattere di istituzione pubblica di beneficenza nelle condizioni di cui ai primi due commi del precedente art. 21;

d) presso Aziende private o Enti non iscrivibili esercenti un pubblico servizio, anteriormente alla iscrizione o reiscrizione alla Cassa;

e) alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualita' di operai giornalieri;

f) alle dipendenze dello Stato, in servizio militare o nei corpi organizzati militarmente, che non sia gia' utile ai sensi del precedente art. 47;

g) presso Enti di diritto pubblico, non contemplati nelle precedenti lettere.

Il servizio da riscattare ai sensi del presente articolo viene computato in anni interi trascurando le frazioni; le frazioni superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
(7f) ((26))

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AGGIORNAMENTO (7f)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1986, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 26/3/1986, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67 R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore".
--------------- AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 2017-30 gennaio 2018, n. 11 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 [...], nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi".
Entrata in vigore il 8 febbraio 2018
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