Art. 32.
Ha diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:
a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di eta' stabilito nel regolamento organico, per inabilita' fisica, incapacita' professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
c) sia cessato dal rapporto d'impiego, per qualunque causa, in eta' di 60 o piu' anni;
d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44; ((7g))
e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purche' comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattetenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.
L'indennita' e' uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata, in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34.
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AGGIORNAMENTO (7g)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 5 febbraio 1987, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 11/2/1987, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 , nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennita una tantum".
Ha diritto di conseguire l'indennita' per una sola volta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza, che dopo dieci anni e prima di venti anni di servizio utile:
a) sia licenziato dal servizio per soppressione di posto o riduzione di organico;
b) sia dispensato, collocato a riposo o comunque cessato dal servizio con risoluzione del rapporto d'impiego, per il raggiungimento del limite di eta' stabilito nel regolamento organico, per inabilita' fisica, incapacita' professionale, scarso rendimento o per essersi posto in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo;
c) sia cessato dal rapporto d'impiego, per qualunque causa, in eta' di 60 o piu' anni;
d) sia cessato dal rapporto d'impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di condanna penale che non importi la perdita o la sospensione del diritto al trattamento di quiescenza a norma dei successivi articoli 43 e 44; ((7g))
e) sia cessato per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative;
f) sia cessato dal rapporto d'impiego per cause diverse da quelle previste dalle lettere precedenti, purche' comprovi con visita medica collegiale, richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione, di essere divenuto inabile permanentemente a riassumere servizio.
Agli effetti del presente ordinamento l'impiegato trattetenuto in servizio dopo la risoluzione del rapporto d'impiego si considera come riassunto in servizio ai sensi del successivo art. 63.
L'indennita' e' uguale ai quattro quinti del valore capitale, calcolato mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente ordinamento, della pensione teorica determinata, in base alle disposizioni dei primi tre commi del successivo art. 34.
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AGGIORNAMENTO (7g)
La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 5 febbraio 1987, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 11/2/1987, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 , nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennita una tantum".