Articolo 47 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 gennaio 1938
Art. 47.

Il servizio utile per il conseguimento dell'indennita' o della pensione e' quello prestato dagli impiegati con diritto a retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza, cui corrisponda il versamento dei contributi, nonche' il servizio comunque riscattato.

Per la determinazione del servizio utile complessivo si sommano tutti i periodi di servizio utile successivamente prestati.

E' pure calcolato utile il servizio militare di leva che lo impiegato presti posteriormente alla sua iscrizione alla Cassa di previdenza e quello per richiamo alle armi con interruzione di carriera, purche' l'impiegato stesso o i suoi aventi causa ne facciano domanda entro il termine perentorio di due anni dalla reiscrizione alla Cassa e paghino il contributo personale e quello dell'Ente per il tempo della permanenza, sotto le armi, commisurato sulla retribuzione valutabile agli effetti dell'iscrizione goduta alla data di riassunzione in servizio immediatamente successiva al servizio militare. Il termine predetto non puo' scadere prima di due anni dalla pubblicazione del presente ordinamento, ne', per gli impiegati gia' iscritti che alla data stessa si trovino fuori servizio, prima di due anni dal loro reingresso con reiscrizione alla Cassa.

E' pure calcolato utile il servizio militare prestato per richiamo dall'iscritto che conservi il diritto al posto, nel qual caso l'Ente corrisponde i contributi sulla retribuzione cui l'impiegato avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio civile, salvo rivalsa per il solo contributo personale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente