Il contributo annuale a carico degli Enti e' fissato nella misura del nove per cento delle retribuzioni corrisposte agli impiegati iscritti e a quelli delle categorie comprese nel precedente art. 5, con servizi anteriori alle date rispettivamente ivi indicate, che non si siano avvalsi della facolta' di iscrizione alla Cassa, salvo quanto e' disposto per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per i Monti dei pegni di prima categoria, dai precedenti articoli da 14 a 17 e ferme restando le disposizioni dell' articolo 137 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
Quando i posti stabiliti per legge o per organico non siano coperti da un titolare o da un impiegato provvisorio soggetto all'iscrizione, o gli impiegati di cui al penultimo comma del precedente art. 5 cessino dal servizio permanendo tuttavia in bilancio lo stanziamento delle relative retribuzioni, gli Enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo di cui al comma precedente, anche quello prescritto a carico dell'impiegato dal precedente art. 23, salvo l'eccezione di cui all'art. 16.
Gli Enti non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo per gli impiegati iscritti a regolamenti, convenzioni, Casse, Istituti, o Fondi speciali di pensione ai termini dei precedenti articoli 7, 10, 11 e 13.
Sono esonerate da tale contributo anche le Aziende municipalizzate limitatamente agli impiegati a favore dei quali al 1° gennaio 1914 era assicurato un trattamento di riposo in base a disposizioni regolamentari, nonche' gli Enti di cui alle lettere l), m) ed o) del precedente art. 5 relativamente a quegli impiegati a favore dei quali abbiano assicurato, in precedenza all'entrata in vigore del presente ordinamento, un trattamento di quiescenza, e fino a che gli impiegati stessi non si iscrivano volontariamente alla Cassa.
Per gli impiegati in aspettativa per motivi di salute e per quelli in disponibilita' i contributi degli Enti e quelli personali sono liquidati sulla retribuzione cui l'iscritto avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto stesso soltanto per il contributo personale proporzionale all'assegno effettivamente corrisposto durante l'interruzione di servizio.
Agli effetti del contributo il posto coperto dall'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia o in sospensione dall'impiego si considera vacante, salvo che a supplire l'impiegato stesso sia assunto altro impiegato che per tale supplenza sia assoggettato all'iscrizione.