Articolo 60 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1938
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Versione
22 gennaio 1976
Art. 60.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di cui al quarto comma dell'articolo precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza puo' ricorrere alla Corte dei conti contro la deliberazione di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente, entro il termine di novanta giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
((7b)) --------------- AGGIORNAMENTO (7b)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 21/1/1976, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1976
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