Articolo 43 - Ordinamento della Cassa di previdenza
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Versione
1 gennaio 1938
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Versione
16 gennaio 1966
Art. 43.

Il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e il godimento della pensione gia' conseguita si perdono dall'impiegato;

1° per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; ((7a))

2° per condanna a qualunque pena per reati di peculato, malversazione, concussione o corruzione di cui agli articoli da 314 a 320 del Codice penale .

Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennita' o la pensione e a godere la pensione gia' conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. ((7a))

Il diritto perduto viene ripristinato nei casi di riabilitazione, a decorrere dalla data del relativo decreto.

--------------- AGGIORNAMENTO (7a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 13 gennaio 1966, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 15/1/1966, n. 12) ha dichiarato, a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma primo, n. 1, e comma secondo.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1966
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