Art. 33.
Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;
c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;
d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.
La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;
b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;
c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;
d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.
La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.