Articolo 33 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 gennaio 1938
Art. 33.

Ha diritto di conseguire la pensione diretta l'impiegato iscritto alla Cassa di previdenza:

a) quando dopo 20 anni di servizio utile venga a trovarsi in uno dei casi previsti dall'articolo precedente;

b) quando cessi dal rapporto d'impiego dopo 40 anni di servizio utile;

c) quando, per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta e immediata dell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattie derivanti da contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d'impiego, qualunque sia la durata del servizio prestato;

d) quando, dopo 25 anni di servizio utile, cessi dal rapporto d'impiego per cause o in condizioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo. Agli effetti della precedente lettera c) si considerano, rispettivamente, avvenuti unicamente per causa di servizio o determinati unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il contagio o le malattie che siano diretta conseguenza di soli fattori obbiettivi di servizio aventi per se' stessi capacita' di produrre il contagio o la malattia, a prescindere da ogni elemento occasionale e con esclusione di qualsiasi influenza concausale o coadiuvante di fattori estranei al servizio o di condizioni subbiettive predisponenti.

La pensione di cui alla lettera c) deve essere richiesta nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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