Articolo 61 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 60Articolo 62
Versione
1 gennaio 1938
>
Versione
27 settembre 1941
>
Versione
1 agosto 1974
>
Versione
13 ottobre 1983
Art. 61.

Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione della indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60. (7a)

Rimane sospeso il pagamento dell'indennita' per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa, in misura non superiore alla meta' della quota a carico della Cassa e delle quote a carico degli Enti che siano state accettate dagli Enti stessi.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello dell'Istituto di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione definitiva risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione del rapporto d'impiego. Il provvedimento di cessazione che sia adottato posteriormente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non puo' avere efficacia anteriore alla data stessa, a tutti gli effetti del presente ordinamento. ((7d))

Le indennita', le pensioni e gli arretrati di esse non possono essere ceduti, pignorati o sequestrati, eccetto nei casi contemplati dalla legge 30 giugno 1908, n. 335 , e successive modificazioni.

Le pensioni sono pagate a rate mensili corrispondenti ai mesi del calendario ed esigibili dal giorno 25 di ciascun mese con le modalita' stabilite per i dipendenti dello Stato ed ove si verifichi la morte del pensionato nel periodo dal 25 all'ultimo del mese e nel frattempo sia intervenuta la riscossione, non si fa luogo ad alcun ricupero verso gli eredi. (2)

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 25 luglio 1941, n. 934 ha disposto (con l'art. 60, comma 6) che la presente modifica ha effetto dall'entrata in vigore del presente Regio D.L. anche nei riguardi delle estensioni previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge medesimo. --------------- AGGIORNAMENTO (7a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 25 luglio 1974, n. 252 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1974, n. 201), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, primo comma.
---------------
AGGIORNAMENTO (7d)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre - 5 ottobre 1983, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma quarto, dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agl'impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 , convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41 , nella seconda parte, che inizia con le parole "Il provvedimento di cessazione" e termina con le parole "presente ordinamento"."
Entrata in vigore il 13 ottobre 1983
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente