La vedova dell'impiegato iscritto alla Cassa, coniugato prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ha diritto all'indennita' se l'impiegato muore in attivita' di servizio, o entro un triennio dalla cessazione di esso, dopo 10 anni e prima di 20 anni di servizio utile, purche' il matrimonio sia stato contratto prima che l'impiegato avesse compiuto i 50 anni di eta' o almeno due anni prima della cessazione dal rapporto d'impiego, ovvero dal matrimonio sia nata prole benche' postuma. Non ha diritto a indennita' la vedova che alla morte dell'impiegato ne era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa. ((5))
In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni dell'impiegato, purche' nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione del rapporto d'impiego, nonche' a quelli legittimati per decreto reale anteriore alla cessazione stessa.
L'indennita' e' pari ai due terzi di quella che sarebbe spettata all'impiegato secondo la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 32.
Allorquando sia fatto constare che gli interessi di tutti o di qualcuno degli orfani siano separati, legalmente o di fatto, da quelli della vedova e, in ogni caso, quando vi siano orfani minorenni od orfane nubili minorenni di precedente matrimonio dell'impiegato, l'indennita' e' ripartita per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve n'e' uno solo per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano. La vedova percepisce insieme con la sua quota quelle dei propri figli non separati di interessi.
Gli orfani di impiegata, anche se abbiano il padre vivente, nonche' gli orfani di padre e di madre ambedue impiegati, hanno diritto rispettivamente all'indennita' o alle due distinte indennita' nella misura sopra indicata.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 11 aprile 1955, n. 379 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Per il conseguimento del diritto all'indennita' o alla pensione indiretta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono sussistere le condizioni inerenti allo stato coniugale contemplate nel citato art. 37 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 . E' ridotto, pero', ad un anno il periodo minimo di stato coniugale richiesto dal primo comma del predetto art. 37 nel caso di matrimonio celebrato dopo il compimento del cinquantesimo anno di eta' dell'iscritto ed, insieme, di mancata nascita di prole, nonche' postuma".
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.