Articolo 71 - Ordinamento della Cassa di previdenza
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1 gennaio 1938
Art. 71.

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto deporre dalla data della deliberazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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