La pensione diretta e' liquidata, in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo, mediante l'applicazione della tabella A unita al presente ordinamento, secondo le norme in essa indicate.
Gli stipendi annui da valutarsi per i servizi resi anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento sono arrotondati calcolando per dieci lire le frazioni che eccedono le cinque lire e trascurando le altre.
Per gli impiegati che acquistino il diritto a pensione a norma delle lettere a), b) e c) del precedente art. 33, gli stipendi valutabili a norma dei due commi precedenti, relativi ai servizi anteriori al 1° gennaio 1920, sono aumentati, ai fini della liquidazione della pensione, secondo le seguenti aliquote:
300 per cento per i servizi prestati fino al 31 dicembre 1907;
200 per cento per i servizi prestati dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1919;
Nel caso di cui alla lettera c) del precedente art. 33, la pensione, calcolata a norma dei tre primi commi del presente articolo, e' aumentata di un decimo e non puo' essere inferiore ai due terzi dell'ultima retribuzione di cui all'articolo 23 per l'impiegato avente 25 o piu' anni di servizio utile, ne' alla meta' della retribuzione stessa per l'impiegato con meno di 25 anni di servizio utile.
In nessun caso la pensione puo' eccedere la media del migliore triennio delle retribuzioni utili a pensione, effettivamente godute dall'impiegato.
La pensione diretta non puo' essere inferiore a lire milleottocento annue, purche' non superi l'importo delle retribuzioni utili a pensione godute dall'impiegato nell'ultimo anno di servizio.
Agli effetti dei due commi precedenti, le retribuzioni utili a pensione effettivamente godute non possono valutarsi in misura inferiore a quella su cui fu legalmente corrisposto il contributo per l'iscrizione alla Cassa.