Articolo 21 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 20Articolo 22
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1 gennaio 1938
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18 giugno 1952
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31 agosto 1965
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1 ottobre 1991
Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274)) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 8 agosto 1991, n. 274 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative gia' verificatesi alla predetta data".
Entrata in vigore il 1 ottobre 1991
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