Gli Enti di cui ai precedenti articoli debbono comunicare alla Prefettura entro il mese di gennaio di ogni anno l'elenco dei posti d'impiegato, dei rispettivi titolari e delle retribuzioni stabilite per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto. Debbono inoltre comunicare l'elenco degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al penultimo comma dell'art. 5 con indicazione delle relative retribuzioni previste per l'anno in corso. Negli stessi elenchi debbono inoltre essere fatte risultare le variazioni avvenute durante l'anno precedente in confronto della situazione gia' denunziata nel gennaio di tale anno.
Gli Enti di cui al precedente art. 20 comunicheranno invece le notizie sopradette solo per quei posti coperti da impiegati che si siano avvalsi della facolta' di cui allo stesso articolo.
Agli Enti che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie di cui ai commi precedenti puo' essere inflitta con decreto del Prefetto una penalita' in misura non superiore al cinque per cento dei contributi complessivamente dovuti.
Tale penalita', per la quale gli Enti hanno diritto di rivalsa sui propri impiegati responsabili viene compresa in un elenco speciale ed in apposito ruolo da passarsi in riscossione con le stesse modalita' e privilegi stabiliti per la riscossione dei contributi.
Contro l'applicazione di tale penalita' gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla comunicazione dell'addebito. La decisione del Ministero dell'interno non e' suscettibile di alcun gravame.
La Prefettura in base alle notizie di cui ai primi due commi del presente articolo, nonche' a quelle risultanti dagli atti d'ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per l'anno in corso e per le rettifiche dell'anno precedente e li trasmette non piu' tardi del 31 marzo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Entro il mese di maggio compila, tenuto conto delle eventuali rettifiche degli elenchi ordinate dalla Direzione generale, i relativi ruoli di riscossione e li trasmette all'Ufficio provinciale del Tesoro per la riscossione a mezzo della Sezione di Regia tesoreria provinciale.
Per gli Enti che non abbiano inviato le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprende in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali recuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente.
Durante l'anno, dopo la compilazione dell'elenco generale, possono essere compilati, anche d'ordine della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, elenchi e ruoli suppletivi per il versamento del contributi non compresi nei precedenti elenchi.
Un estratto degli elenchi generali e di quelli suppletivi e' trasmesso ai singoli Enti contemporaneamente all'invio dei ruoli corrispondenti all'Ufficio provinciale del Tesoro.
Gli Enti, appena ricevuto dalla Prefettura gli estratti degli elenchi, comunicano agli interessati l'importo dei contributi personali posti a loro carico.
Se i contributi liquidati dalla Prefettura siano inferiori a quelli effettivamente dovuti o siano state omesse partite, gli Enti, entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'estratto debbono comunicare alla Prefettura la differenza in piu' dovuta, precisando gli aumenti e le decorrenze delle retribuzioni.
Qualora gli Enti, entro il termine di cui al comma precedente, non abbiano segnalata la differenza dei contributi in meno liquidati, la Prefettura, venendone a conoscenza, dispone il ricupero dei contributi ancora dovuti ed applica agli inadempienti una penalita' pari alla meta' dei contributi stessi, con le norme stabilite dal quarto comma del presente articolo, salvo il diritto di ricorso ai sensi del successivo quinto comma.
I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli impiegati iscritti alla Cassa per le quote a loro carico. I contributi debbono essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di giugno, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo. ((Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione))
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore della Cassa gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.