Articolo 23 - Ordinamento della Cassa di previdenza
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Versione
1 gennaio 1938
Art. 23.

Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa e' fissato nella misura dell'otto per cento delle retribuzioni.

Si considerano retribuzioni, agli effetti del presente ordinamento, gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni. La valutazione degli assegni in natura, quando non risulti stabilita da norme speciali, e' fatta dal Prefetto, sentiti gli Enti interessati.

Quando nell'ammontare complessivo della retribuzione annua su cui va calcolato il contributo vi siano frazioni di 500 lire, la somma che eccede le 250 lire e' calcolata per 500 lire intere quella che non eccede non e' calcolata.

Le variazioni di retribuzione che l'impiegato consegua nel corso dell'anno si' considerano, ai fini del contributo, aventi decorrenza dal 1° gennaio successivo, salvo che esse dipendano da passaggio ad altro Ente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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