La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;
b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;
c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;
d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.