Articolo 68 - Ordinamento della Cassa di previdenza
Articolo 67Articolo 69
Versione
1 gennaio 1938
Art. 68.

La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 67 deve essere presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla prima effettiva iscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente alla iscrizione stessa;

b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo il precedente periodo di iscrizione;

c) dalla data di pubblicazione del presente ordinamento, dagli impiegati che a tale data siano in servizio con iscrizione alla Cassa;

d) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione alla Cassa, dagli impiegati gia' iscritti che alla data di pubblicazione del presente ordinamento non siano in servizio con iscrizione alla Cassa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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