Articolo 36 - Ordinamento della Cassa di previdenza
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1 gennaio 1938
Art. 36.

Per l'ammissione al diritto ad indennita' o pensione dell'impiegato cessato dal rapporto d'impiego per inabilita' fisica, la Cassa ha facolta' di disporre l'accertamento dell'inabilita' mediante visita medica collegiale, da eseguirsi con le norme stabilite dal regolamento.

Con le stesse norme si procede alla visita medica nei casi previsti dalla lettera f) dell'art. 32 e dalla lettera c) dell'art. 33.

La spesa della visita medica e' a carico dell'impiegato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938
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