Gli Enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da' ogni contributo per i loro personali in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo. ((7e))
I personali anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza, nella loro qualita' di impiegati delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.
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--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 3 maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia gia' provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse".
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AGGIORNAMENTO (7e)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 17 aprile 1985, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1985, n. 97), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 17, primo comma, del R.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 ) nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni contributo per i personali in servizio che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza".