Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza che siano assunti presso Consorzi di bonifica o idraulici aventi carattere di pubblica amministrazione, non contemplati nel precedente art. 5, lettera i), e che siano adibiti a servizi di carattere permanente, anche se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza; hanno la facolta' di rimanere iscritti o di essere reiscritti alla Cassa durante tale servizio corrispondendo i contributi personali, purche' ne facciano domanda entro un anno dalla data di assunzione in servizio presso i Consorzi predetti, ovvero entro un anno dalla pubblicazione del presente ordinamento, se l'assunzione abbia avuto luogo anteriormente. In quest'ultimo caso la reiscrizione non puo' retrodatarsi per piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda alla Prefettura o alla Cassa di previdenza. ((4))
I Consorzi che abbiano alla propria dipendenza impiegati che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, sono obbligati a corrispondere i contributi di cui al successivo art. 24.
Nei primi cinque giorni di ogni mese il Consorzio versa alla Cassa del Comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali, dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "E' abolito il termine di un anno, previsto dall' art. 18, terzo comma , dall' art. 20, primo comma e dall' art. 21, quarto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , dall' art. 18, terzo comma , dall' art. 19, primo comma e dall' art. 20, quarto comma, della legge 25 luglio 1941, n. 934 , e dall' art. 12, secondo comma, della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'esercizio della facolta' di continuare l'iscrizione alle Casse di previdenza, riferibilmente agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, o successivamente, che passino poi alle dipendenze di privati o di enti non iscrivibili alle Casse medesime. Rimangono esclusi dalla facolta' predetta gli iscritti i quali, in relazione al servizio prestato, ottengano su loro domanda la liquidazione dell'assegno di quiescenza o il rimborso dei contributi personali che possa loro spettare".