Art. 33. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Versione
18 agosto 1957
18 agosto 1957
>
Versione
30 giugno 1965
30 giugno 1965
>
Versione
16 dicembre 2010
16 dicembre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/1983, n. 6040Provvedimento: […] dopo aver concesso esenzione decennale dalla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, secondo la previsione dell'art. 33 della legge 29 luglio 1957 n. 634, revochi successivamente tale beneficio a partire da una determinata data, ed il contribuente insorga avverso tale revoca non per sentir accertare il proprio diritto all'esenzione, ma per denunciare l'illegittimità della revoca medesima, […]Leggi di più...
- giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo·
- esenzioni·
- tributi locali (anteriori alla riforma del 1972)·
- controversia promossa dal contribuente per denunciare l'illegittimità della revoca·
- imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/1974, n. 3017Provvedimento: L'art 33 della legge 29 luglio 1957, n 634, attribui ai comuni il potere, discrezionalmente esercitabile, di esentare da imposte alcune imprese nel concorso di particolari condizioni. […]Leggi di più...
- esenzioni·
- imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni·
- natura·
- tributi degli enti pubblici locali