Art. 29. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Versione
18 agosto 1957
18 agosto 1957
>
Versione
3 novembre 1962
3 novembre 1962
>
Versione
30 giugno 1965
30 giugno 1965
>
Versione
16 dicembre 2010
16 dicembre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1999, n. 7949Provvedimento: […] in tutto coerente con i principi della legislazione agevolativa per il Mezzogiorno "mirata al riconoscimento dei benefici non solo ai nuovi impianti ma anche agli ampliamenti (art. 3 d.l. c.p.s. n. 1598/1947; art. 29 legge 634/1957) e conforme alla ratio del beneficio diretta a stimolare non solo nuove iniziative produttive ma anche il potenziamento delle attività esistenti (sarebbe assurdo "- in caso contrario -" che "al fine di ottenere il beneficio de quo" "per l'ampliamento di un'impresa già esistente" si dovesse "creare una nuova società".Leggi di più...
- inesistenza·
- presupposti e differenze dalla nullita'·
- in genere.·
- sanatoria "ex tunc"·
- notificazione a società·
- assenza di collegamento fra luogo e consegnatario della notificazione e destinatario·
- sussistenza·
- in forza del rapporto di portierato·
- inesistenza della notificazione·
- esclusione·
- sussistenza di collegamento fra luogo e consegnatario della notificazione e la destinataria·
- qualità di addetto alla sede·
- ragioni·
- stabile di sede come inquilina·
- presupposti e differenze dalla nullità
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 10/06/1982, n. 3515Provvedimento: L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art. 29 della legge 29 luglio 1957 n. 634 per il caso di installazione di nuovi stabilimenti industriali, ovvero di ampliamento e rammodernamento di stabilimenti preesistenti, non opera automaticamente per il solo verificarsi degli indicati presupposti di fatto, ma postula un'iniziativa del contribuente, e cioè una sua domanda di ammissione all'esenzione medesima, e pertanto il contribuente, in caso di presentazione della domanda in epoca successiva a quella del completamento dei lavori, perde il beneficio riguardo agli anni trascorsi, per i quali i rapporti tributari si siano esauriti con la definitività dei ruoli, ne' può ripetere quanto ha già versato. ( Conf 5506/81, mass n 416210; ( Conf 2462/77, mass n 386171).*Leggi di più...
- tributi erariali diretti·
- condizioni·
- istallazione o rammodernamento di stabilimenti industriali·
- esenzione decennale ex art. 29 legge n. 634 del 1957·
- operatività·
- imposta sui redditi di ricchezza mobile (r.m.)·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1977, n. 2462Provvedimento: L'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile, prevista dall'art 29 della legge nazionale 29 luglio 1957 n 634 e dall'art 31 della legge regionale siciliana 5 agosto 1957 n 51, per il caso di installazione di nuovi stabilimenti industriali, ovvero di ampliamento e rammodernamento di stabilimenti preesistenti, non opera automaticamente, per il solo verificarsi degli indicati presupposti di fatto, ma postula un'iniziativa del contribuente, e, cioe, una sua domanda di ammissione all'esenzione medesima, rivolta al competente assessorato regionale, in difetto della quale la amministrazione finanziaria legittimamente procede all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta in …Leggi di più...
- tributi erariali diretti·
- installazione, ampliamento e rammodernamento di stabilimenti industriali·
- imposta sui redditi di ricchezza mobile (rm)·
- applicabilita·
- domanda del contribuente·
- necessita·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici)