Articolo 4 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 dicembre 2021
Art. 4. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 1. All' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 , dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Formazione ed abilitazione).- 1. Le autorita' competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz).
3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.».
Entrata in vigore il 15 dicembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente