Art. 5. (Fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette)
E' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.
Al detto fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonche' gli impiegati non di ruolo della stessa amministrazione. ((1a)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 , ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze:
fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 "
E' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.
Al detto fondo sono iscritti di diritto tutti gli impiegati dei ruoli periferici delle imposte dirette, nonche' gli impiegati non di ruolo della stessa amministrazione. ((1a)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 , ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze:
fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 "