ARTICOLO 12
Le tariffe che l'impresa aerea di una Parte Contraente applichi per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e le tariffe applicate da altre imprese.
In conformita' a quanto previsto nel paragrafo 3 del presente Articolo nessuna tariffa entrera' in vigore se le Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente non le abbia approvate.
Le tariffe cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo saranno concordate, se possibile, dalle imprese designate delle due Parti Contraenti in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa. Detto accordo dovra' essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi IATA adottati in materia di determinazione delle tariffe e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.
Le tariffe cosi' concordate, saranno sottoposte alla approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore; in casi speciali tale termine potra' essere ridotto subordinatamente ad accordo di tali Autorita'.
Qualora le imprese designate non siano d'accordo su nessuna di tali tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non possa essere fissata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, o se, durante i primi 15 giorni del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 3, una delle Parti Contraenti notifica all'altra Parte il suo disaccordo con qualsiasi tariffa concordata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno di determinare la tariffa di comune accordo.
Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino sull'approvazione di qualsiasi tariffa nei termini del paragrafo 3 del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa secondo quanto previsto dal paragrafo 4, il caso sara' risolto in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 14.
Le tariffe cosi' stabilite rimarranno in vigore fino a quando non saranno sostituite da nuove tariffe in conformita' con il presente Articolo.
Le tariffe che l'impresa aerea di una Parte Contraente applichi per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e le tariffe applicate da altre imprese.
In conformita' a quanto previsto nel paragrafo 3 del presente Articolo nessuna tariffa entrera' in vigore se le Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente non le abbia approvate.
Le tariffe cui si riferisce il paragrafo 1 del presente Articolo saranno concordate, se possibile, dalle imprese designate delle due Parti Contraenti in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa. Detto accordo dovra' essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi IATA adottati in materia di determinazione delle tariffe e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti.
Le tariffe cosi' concordate, saranno sottoposte alla approvazione delle Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore; in casi speciali tale termine potra' essere ridotto subordinatamente ad accordo di tali Autorita'.
Qualora le imprese designate non siano d'accordo su nessuna di tali tariffe, o se per qualche ragione una tariffa non possa essere fissata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, o se, durante i primi 15 giorni del periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 3, una delle Parti Contraenti notifica all'altra Parte il suo disaccordo con qualsiasi tariffa concordata secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno di determinare la tariffa di comune accordo.
Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino sull'approvazione di qualsiasi tariffa nei termini del paragrafo 3 del presente Articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa secondo quanto previsto dal paragrafo 4, il caso sara' risolto in conformita' alle disposizioni dell'Articolo 14.
Le tariffe cosi' stabilite rimarranno in vigore fino a quando non saranno sostituite da nuove tariffe in conformita' con il presente Articolo.