Articolo 8 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 7Articolo 9
Versione
11 febbraio 1998
ARTICOLO 8
Su base di reciprocita' il trasferimento dei saldi tra le entrate e le spese realizzate nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dell'altra Parte Contraente sara' effettuato in valuta convertibile conformemente alle disposizioni in vigore in ciascun Paese.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998