Articolo 18 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 17
Versione
11 febbraio 1998
ARTICOLO 18
Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore a partire dal momento in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali relative alla conclusione ed all'entrata in vigore degli Accordi Internazionali.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, firmano il presente Accordo in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue ugualmente autentici, a Bogota' D.E. il ventiquattro maggio millenovecentosettantaquattro.


Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Colombia




Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998