ARTICOLO 18
Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore a partire dal momento in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali relative alla conclusione ed all'entrata in vigore degli Accordi Internazionali.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, firmano il presente Accordo in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue ugualmente autentici, a Bogota' D.E. il ventiquattro maggio millenovecentosettantaquattro.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Colombia
Parte di provvedimento in formato grafico
Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore a partire dal momento in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali relative alla conclusione ed all'entrata in vigore degli Accordi Internazionali.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, firmano il presente Accordo in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue ugualmente autentici, a Bogota' D.E. il ventiquattro maggio millenovecentosettantaquattro.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Colombia
Parte di provvedimento in formato grafico