Articolo 11 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 10Articolo 12
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11 febbraio 1998
ARTICOLO 11
Si conviene che i servizi offerti da una impresa aerea designata in base al presente Accordo, avranno lo scopo primario di offrire servizi aerei con capacita' adeguata alle esigenze del traffico fra i due Paesi.
I servizi offerti dalle imprese aeree che operano sulla base del presente Accordo, dovranno essere in stretta relazione con le esigenze pubbliche di tali servizi.
Entrambe le Parti Contraenti riconoscono che lo sviluppo dei servizi locali e regionali e' un diritto legittimo dei rispettivi Paesi. Convengono pertanto di consultarsi periodicamente sul modo in cui le disposizioni di questo articolo saranno osservate dalle rispettive imprese aeree designate.
Ogni cambio di aeromobile giustificabile per ragioni di economia di esercizio sara' ammesso in qualsiasi scalo delle rotte designate.
Ciononostante, nessun cambio di aeromobile potra' effettuarsi nel territorio dell'altra Parte Contraente, quando questo modifichi le caratteristiche dell'esercizio di un servizio a lungo percorso o sia incompatibile con i principi enunciati nel presente Accordo.
Prima di effettuare qualsiasi aumento della capacita' offerta in una delle rotte specificate o nella frequenza del servizio, si dara' avviso da parte delle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui quest'ultima consideri che detto aumento non e' giustificato dal volume di traffico sulla rotta o che possa danneggiare gli interessi dell'impresa aerea designata da tale Parte, potra' chiedere, entro un termine di quindici (15) giorni, le consultazioni con l'altra Parte Contraente. Dette consultazioni dovranno iniziarsi entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta e le imprese designate avranno l'obbligo di presentare qualsiasi informazione che sia ad esse richiesta per decidere circa la necessita' o giustificazione dell'aumento proposto.
Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche almeno sessanta (60) giorni prima della loro entrata in vigore.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998
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