Articolo 5 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 4Articolo 6
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11 febbraio 1998
ARTICOLO 5
Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di una Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso e l'uscita degli aeromobili impiegati per la navigazione aerea internazionale o relative alla navigazione e la conduzione degli aeromobili stessi durante il loro soggiorno all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservate da tali aeromobili all'entrata, uscita dal territorio della prima Parte Contraente e mentre si trovano dentro di esso.
Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che regolano sul proprio territorio l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dei passeggeri, equipaggi, merci e posta, come quelle che riguardano le formalita' d'ingresso, di uscita, di documentazione, di emigrazione e di immigrazione, la dogana o le misure sanitarie, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci o posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, mentre questi si trovano nel territorio predetto.
L'impresa aerea designata da ciascuna delle Parti Contraenti puo' mantenere ed impiegare nel territorio dell'altra Parte Contraente il personale della propria nazionalita' che eserciti le funzioni di Rappresentante Legale ed i capi del servizio tecnico, operativo, amministrativo e commerciale.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998