Articolo 4 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 16
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 febbraio 1998
ARTICOLO 4
Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o di revocare alla impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, l'autorizzazione ad esercire un servizio aereo, nel caso non sia sufficientemente convinta che una parte maggioritaria della proprieta' ed il controllo effettivo di detta impresa aerea siano nelle mani di cittadini dell'altra Parte Contraente, o nel caso in cui detta impresa aerea non osservasse le leggi e i regolamenti menzionati nel presente Accordo, o nel caso in cui l'impresa aerea non ottemperasse alle condizioni di base alle quali si concedono i diritti in conformita' con il presente Accordo, o nel caso in cui l'impresa aerea designata non ottemperi alle condizioni contenute nel permesso concesso.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1998
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