Art. 22. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
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11 settembre 1936
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17 luglio 1969
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16 dicembre 2009
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Giurisprudenza • 20
- 1. Corte Cost., sentenza 10/02/1969, n. 10Provvedimento: […] Qualora gli organi in questione dovessero essere considerati giurisdizionali, dovrebbe ritenersi che l'ordinamento avrebbe apprestato in materia - in contrasto con tutto il tradizionale sistema - ben sei gradi di giurisdizione. Al che sarebbe da aggiungere l'anomalia della facoltà, consentita al contribuente, di saltare taluni gradi di giurisdizione, passando, dalla prima istanza avanti le Commissioni, direttamente al tribunale (art. 22, primo comma, del D.L. 7 agosto 1936, n. 1639) o consumando l'intera fase giudiziale avanti l'autorità giudiziaria ordinaria col ricorrere per violazione di legge - come ammette la giurisprudenza - contro la decisione della Commissione centrale direttamente in Cassazione in forza del disposto dell'art. 111 della Costituzione.Leggi di più...
- commissioni per i tributi erariali·
- sent. 10/69. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- inammissibilita' della questione.·
- legittimazione a proporlo·
- esclusione
- 2. Corte Cost., sentenza 27/12/1974, n. 287Massima: Dal complesso della nuove leggi sulla riforma tributaria, e in particolare dalle disposizioni della legge di delega (9 ottobre 1971, n. 825) e da quelle della legge delegata in materia di contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), puo' trarsi la sicura convinzione che le commissioni tributarie, cosi' come sono state revisionate e strutturate nel nuovo sistema, debbano ora considerarsi organi speciali di giurisdizione.Massima: La legge di riforma del contenzioso tributario muove inequivocabilmente dal presupposto che anche le preesistenti commissioni abbiano a considerarsi giurisdizionali, in quanto non e' dubbio che con la recente normativa il legislatore abbia inteso esercitare il potere di revisione, previsto dalla VI disp. trans. della Costituzione, degli organi speciali di giurisdizione gia' esistenti. […]Leggi di più...
- non e' necessaria una nuova valutazione della rilevanza.·
- non disciplina (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636) non applicantesi alle controversie gia' decise·
- sent. 287/74 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- questioni proposte da giudici dopo che esse sono state gia' decise dalle commissioni tributarie
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/1974, n. 1054Massima: La declaratoria di illegittimita costituzionale (sentenza n 125 dell'11 luglio 1969 della Corte costituzionale) dell'art 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n 2248 all e, e dell'art 22, comma quarto del RDL 7 agosto 1936, n 1639 - limitatamente alle parti in cui condizionavano l'Esercizio dell'Azione del contribuente, dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta - ha avuto la finalita di rimuovere un limite, costituito da un ingiustificabile ritardo, alla tutela giurisdizionale del soggetto privato. […]Leggi di più...
- tributi erariali diretti·
- termine iniziale e finale·
- conseguenze·
- contenzioso in genere·
- incostituzionalita dell'art 6 della legge n 2248 all e del 1865·
- azione davanti all'autorita giudiziaria ordinaria·
- termine di proposizione
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/1977, n. 5457Massima: Nessuna norma di legge prevede la sospensione necessaria del processo nel quale si discuta dell'applicabilita di norme di legge sottoposte, per iniziativa di giudici di processi diversi, al vaglio della Corte costituzionale, tanto piu che l'art 23 della legge 11 marzo 1953, n 87, prevede la sospensione del solo giudizio a quo.*Massima: E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale degli artt 6 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, e 22, terzo comma, del RDL 7 agosto 1936, n 1639, in relazione agli artt 3, 24 e 113 cost, in quanto l'esclusione dalla Competenza dell'AGO delle controversie relative alla 'semplice estimazione dei redditi' non comporta alcuna disparita di trattamento in ordine alla tutela dei diritti in materia tributaria, giacche l'attribuzione di tali controversie ad organo giurisdizionale diverso dall'AGO - attesa la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie - non sottrae al cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti, secondo il precetto costituzionale dell'art 113 cost. ( Conf 3436/72, mass n 361303).*Leggi di più...
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- questione di applicabilita di dette norme davanti al giudice ordinario·
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- questione di legittimita costituzionale dell'art 295 cod proc civ·
- sospensione di questo processo·
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- azione davanti all'autorita giudiziaria
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/10/1978, n. 4668Provvedimento: La domanda proposta dall'Inail nei confronti dell'amministrazione finanziaria, per la restituzione di somme pagate a titolo di imposta di ricchezza mobile, in qualita di sostituto del fondo di quiescenza e previdenza dei suoi dipendenti, alla stregua dell'assunto che il predetto fondo e sfornito di capacita giuridica in materia tributaria, e, come tale, non e idoneo ad assumere il ruolo di soggetto passivo del rapporto d'imposta, si traduce in una contestazione in radice del potere impositivo, e, pertanto, sotto il vigore degli artt 188 del DPR 29 gennaio 1958 n 645 e 22 del RDL 7 agosto 1936 n 1639, e proponibile dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria senza necessita di una …Leggi di più...
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- conseguenze in ordine alla proponibilita dell'azione dinanzi all'ago·
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- proponibilita dell'azione giudiziaria: previo ricorso alle commissioni