Art. 15. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
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11 settembre 1936
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16 dicembre 2009
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Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 08/08/1975 n. 320637 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 8 agosto 1975
La scrivente rivela preliminarmente che con l\'entrata in vigore della nuova legge tributaria successoria (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637) l\'Ufficio deve (C.M. n. 6 - Prot. 313136 del 10 gennaio 1973), per espressa disposizione di legge, procedere ad un\'autonoma determinazione del valore delle navi o imbarcazioni.
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/1972, n. 2670Massima: […] istituzionalmente ad essa inibita. ( nella specie, discutendosi del criterio da applicare nella valutazione della quota di partecipazione ad una societa a base personale, ai fini dell'imposta di successione, l'amministrazione finanziaria aveva sostenuto nel controricorso che anche nell'ipotesi di inapplicabilita dell'art 45 della legge sulle successioni la sentenza impugnata doveva rimanere ferma, perche la quota era stata valutata in Sede di concordato tributario con riferimento a tutte le componenti attive e passive del patrimonio della societa al momento del trasferimento mortis causa. […]Massima: Le quote di partecipazione in societa di persone che non siano da considerare di natura immobiliare a norma dell'art 29 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, debbono valutarsi agli effetti della legge sulle successioni, per il valore netto in comune commercio alla data di apertura della successione, ai sensi dell'art 15 del RDL 7 agosto 1936 n 1639; tale valore e quello risultante dall'apprezzamento del complesso dei fattori attivi e passivi che costituiscono il patrimonio sociale nella loro effettiva, attuale e concreta consistenza, senza che occorra la complessa dimostrazione dei singoli debiti, secondo le norme contenute negli artt da 45 a 50 della legge organica sull'imposta di successione. ( V 885'68, mass n 332215).*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/1976, n. 1275Massima: In tema di valutazione di una quota di partecipazione a societa di persone, ai fini dell'imposta di successione, deve stimarsi, ai sensi degli artt 15 e segg del RDL 7 agosto 1936 n 1639 (convertito con modificazioni in legge 7 giugno 1937 n 1016), il valore netto in comune commercio della quota stessa, quale risulta dall'apprezzamento globale ed unitario del complesso dei fattori attivi e passivi costituenti il patrimonio sociale, nella loro oggettiva e concreta sussistenza. Ne consegue che, ove l'imponibile sia stato determinato (nella specie, in base a concordato) gia tenendo conto, secondo i criteri indicati, delle passivita sociali, va negata la possibilita di un'ulteriore autonoma detrazione delle passivita medesime. ( V 2670/72, mass n 360264; ( V 885/68, mass n 332215).*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1972, n. 1687Massima: In base all'art 1 della tariffa allegato a alla legge di registro, i diritti di escavare e prendere materie da miniera sono assoggettati alla stessa aliquota prevista per gli Atti traslativi di diritti reali immobiliari se il contratto di escavazione considera il giacimento nella sua unita. […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/1968, n. 885Massima: Nel valutare, ai fini dell'imposta di successione ,una quota di partecipazione in una societa a base personale, si deve seguire il criterio stabilito dagli art 15 e seguenti del RDL 7 agosto 1936, n. 1639 pertanto , la quota di partecipazione caduta in successione deve essere valutata in modo unitario e globale per il suo valore netto in comune commercio, che risulta dall'apprezzamento del complesso dei fattori attivi e passivi, costituenti il patrimonio sociale, nella loro oggettiva, attuale e concreta consistenza, e non invece per quel valore che si ottiene deducendo dall'attivo solo quelle passivita per le quali si possa fornire la documentazione nei modi stabiliti dall'art. 45 della legge tributaria sulle successioni ( RD 30 dicembre 1923, n. 3270). ( V. N.146-48).*Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 25/05/1966, n. 1341Massima: Il ricorso alla commissione centrale delle imposte, che non contenga la specificazione dei motivi -ricorso meramente interruttivo-, e inammissibile. L'indicazione dei motivi, peraltro, puo essere fatta in Forma succinta e attraverso la sommaria enunciazione delle norme che sarebbero state violate o falsamente applicate, purche sia individuabile la censura nei suoi precisi termini. -nella specie e stato ritenuto ammissibile il ricorso alla commissione centrale redatto nei seguenti termini ,il procuratore ricorre per violazione degli artt.15 del R.d.l. 7 agosto 1936, n.1639 e 81 legge registro, perche l'atto de quo va valutato in riferimento alla data di apposizione del visto prefettizio,-. *Massima: A norma dell'art.48 del R.d. 8 luglio 1937, n.1516, salva l'ipotesi dell'art.50 della legge 24 agosto 1877, n.4021, non e ammessa dinanzi alla commissione centrale l'audizione personale delle parti, e quindi non C,e Obbligo di notificare loro un invito. *Leggi di più...
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