Articolo 2 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 gennaio 1990
Art. 2. 1. Le funzioni esercitate dalla regione ai sensi dell'articolo 1 comprendono, a fini di sicurezza sociale, sia interventi diretti in favore dei lavoratori, in attivita' o in quiescenza, e dei loro familiari, sia interventi indiretti, riferiti ai datori di lavoro.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente