Art. 5. 1. Nei casi in cui per la formazione degli organi locali degli enti nazionali operanti nella materia della previdenza e delle assicurazioni sociali sia prevista la rappresentanza di lavoratori designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative, il riferimento a detta rappresentativita' deve essere inteso con riguardo alle organizzazioni sindacali esistenti nella Valle d'Aosta.
2. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attivita' di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804 , e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti.
3. La maggiore rappresentativita' delle associazioni predette e' accertata dal consiglio regionale.
Nota all' art. 5:
La legge n. 804/1947 disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. I diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella materia di cui al comma 1 e, in particolare, in ordine all'esercizio delle attivita' di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804 , e successive modificazioni, sono estesi alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio della regione per la tutela dei lavoratori dipendenti.
3. La maggiore rappresentativita' delle associazioni predette e' accertata dal consiglio regionale.
Nota all' art. 5:
La legge n. 804/1947 disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.