Provvedimento: […] Per ragioni di ordine logico, è pregiudiziale l'esame del secondo motivo, con cui la società ricorrente denunzia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.); nonché violazione delle norme di cui all'art. 1322 c.c. e all'art. 16 legge n. 115 del 1981 (nonché all'art. 4, comma 1, D.L. n. 390/1989). La società ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che, ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 16 legge n. 155 del 1981, sia indifferente la forma di risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni o accordo delle parti.
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