Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184
Articolo 1Articolo 3
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8 aprile 1961
Art. 2.
Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli articoli 1 e 2 della legge, qualora esercitano contemporaneamente, anche in unica, impresa, varie attivita' autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti alla assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura, prevalente.
In caso di contestazioni circa la determinazione dell'attivita' personale prevalente di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale sentiti, a seconda della competenza, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali, la sezione competente del Comitato centrale dell'artigianato e la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.
Entrata in vigore il 8 aprile 1961
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