Art. 2.
I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell' articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260 .
Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianita' di grado.
I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell' articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260 .
Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianita' di grado.