Articolo 7 del Decreto 24 luglio 1996, n. 501
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 ottobre 1996
Art. 7. Nomina dei componenti del consiglio 1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta regionale insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e - tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - la loro disponibilita' alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.
2. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al Ministero dell'industria. Il decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica della decisione ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 6.
4. Con il medesimo atto di comunicazione il presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente piu' anziano di eta'.
5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati.
A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 580/1993 e' il seguente:
"Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche".
- Per il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 , si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 580/1993 e' il seguente:
"Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta".
Entrata in vigore il 11 ottobre 1996
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